Descrizione
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Commissioni e Dipartimenti del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari
Art. 2 Definizione
- Per “modalità telematica” si intende la possibilità che uno o più componenti dell’Organo Collegiale, della Commissione o Dipartimento partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza.
Art. 3 Requisiti tecnici minimi
- La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
- Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- visione degli atti della riunione(mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
- intervento nella discussione;
- scambio di documenti;
- votazione;
- approvazione del verbale.
- Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat.
Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica
La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dagli organi/organismi collegiali/commissioni/gruppi di lavoro, all’art.1, per discutere e (quando possibile) deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti.
Art. 5 Convocazione
- La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata con le stesse modalità previste per le sedute in presenza.
- La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza
- Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione con le stesse modalità adottate per le sedute in presenza.
Art. 6 Svolgimento delle sedute
- Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
- Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria, con l’aggiunta da parte del Segretario verbalizzante della specificazione a verbale delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
- Il Presidente, all’atto della convocazione, Indica un termine temporale per la risposta, che di norma deve essere di 2 giorni, salvo necessità di particolare urgenza dovuta a cause contingenti. I componenti sono tenuti a comunicare ricevuta di lettura e ad esprimere la propria opinione. La ricevuta di lettura senza parere viene acquisita come approvazione della linea indicata dal presidente. La mancata risposta viene acquisita come assenza.
Art. 7 Verbale di seduta
1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
- l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
- la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida
costituzione dell’organo;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
- l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
- Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di
adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante;
non è consentita l’approvazione nella seduta successiva.
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all’Albo on line dell’Istituto.