Regolamento Giunta Esecutiva

I compiti e le funzioni della Giunta Esecutiva

Descrizione

1. I compiti e le funzioni della Giunta Esecutiva sono

a) Predisporre il programma finanziario annuale;
b) Predisporre il conto consuntivo

2. Della Giunta  esecutiva  fanno  parte  di  diritto  il  Dirigente  Scolastico  e  il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. La designazione degli altri membri della  Giunta  Esecutiva  avviene  a  maggioranza  relativa  dei  votanti.  In  caso  di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggibili.

Articolo 1 Elezione della Giunta esecutiva

Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva, di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, non docente, genitori, studenti) da parte del Consiglio di Istituto. Ai fini dell’elezione, è necessario:

  • in sede di 1° votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;
  • Qualora per una o più componenti detta maggioranza non venga raggiunta si procede a una successiva votazione, in cui sarà sufficiente, per l’elezione, il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Per quel che concerne il rappresentante degli studenti, in considerazione della materia di competenza della Giunta Esecutiva, è necessario che questi abbia compiuto la maggio età.

Articolo 2 Presidente e sue attribuzioni

La Giunta Esecutiva è presieduta di diritto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente medesimo, la Giunta è presieduta dal Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario nel momento in cui la riunione ha corso e con espressa nomina.

Articolo 3 Segretario e sue attribuzioni
  1. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31.5.74, n. 420, il Segretario collabora con il Presidente per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta Esecutiva.
  1. Il Segretario  della  Giunta  redige  il  verbale  della  seduta  e  predispone  le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
  1. Tutte le incombenze amministrative della Giunta, quali la predisposizione e l’invio delle lettere di convocazione dei componenti, i materiali preparatori e copia delle deliberazioni saranno svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.
Articolo 4 Consiglieri
  1. I  Consiglieri   che   nel   corso   della   legislatura   perdano   i   requisiti   per permanere nella giunta, vengono sostituiti liste con nuove elezioni da parte del Consiglio di Istit
  2. I componenti che, nel corso del mandato, non intendano più far parte della Giunta possono presentare le Queste devono essere estese per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi alla  Giunta  e,  quindi,  messe  a  verbale.  Le  dimissioni  diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera della Giunta,  che  può  accettare  o  respingere  le  dimissioni;  ha  il  dovere  di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.
Articolo 5 Riunioni e sede

La Giunta Esecutiva si riunisce di regola prima di ogni seduta del Consiglio d’Istituto   ma   può   altresì   essere convocata   ogni   qualvolta   le   necessità   lo richiedano.

Articolo 6 Convocazione
  1. La  convocazione  della  Giunta  spetta  al  Presidente;  questi  può  inoltre procedere   alla   sua   convocazione   quando   ne   faccia   richiesta   scritta   e motivata almeno un terzo dei suoi componenti
  2. Di norma la Giunta è convocata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 12 del regolamento del Consiglio d’Istituto.
  3. Ove  lo  richiedano  urgenti  necessità  della  scuola,  la  Giunta  può  essere convocata  d’urgenza  anche  con  fonogramma  seguito  da  avviso  scritto notificato via mail.
  4. L’omessa  comunicazione,  anche  ad  uno  solo  dei  membri  della  Giunta, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.
Articolo 7 Ordine del Giorno
  1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di  argomenti  diversi  da  quelli  iscritti.  Tuttavia,  con  voto all’unanimità, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno.
  2. Singoli Consiglieri  possono  proporre  argomenti  da  iscrivere  all’ordine  del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.
Articolo 8 Validità  della seduta

La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica.

Articolo 9 Votazioni e deliberazioni

Per quanto attiene all’espressione del voto, si fa riferimento alle norme di cui al primo e secondo comma dell’art. 16 del regolamento del Consiglio d’Istituto.

Articolo 10 Verbale
  1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
  2. Il verbale è compilato dal Segretario della Giunta su file, stampato ed inserito in apposito registro a pagine numerate.
  3. Il verbale  deve  dare  conto  della  legalità  della  seduta,  indicando  data,  ora  e luogo  della  riunione,  chi  assume  la  presidenza  e  chi  svolge  le  funzioni  di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  4. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
  5. Il verbale   deve   essere   letto   e   approvato   seduta   stante,   salvo   oggettivi impedimenti.
Articolo 11 Pubblicità degli atti
  1. Sono pubblicati all’albo della scuola tutte le convocazioni e le delibere della Giunta.
  2. Tutti gli atti della Giunta devono essere tenuti, a cura del Dirigente Scolastico, a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto.
  3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga diversamente.
  4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti non pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 33/2013 e nel rispetto dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi giuridicamente  rilevanti secondo  quanto  previsto  dall’articolo  5-bis,  per  tramite  l’istituto  dell’accesso civico.
Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all’Albo on line dell’Istituto.

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