Descrizione
1. I compiti e le funzioni della Giunta Esecutiva sono
a) Predisporre il programma finanziario annuale;
b) Predisporre il conto consuntivo
2. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. La designazione degli altri membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggibili.
Articolo 1 Elezione della Giunta esecutiva
Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva, di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, non docente, genitori, studenti) da parte del Consiglio di Istituto. Ai fini dell’elezione, è necessario:
- in sede di 1° votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;
- Qualora per una o più componenti detta maggioranza non venga raggiunta si procede a una successiva votazione, in cui sarà sufficiente, per l’elezione, il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Per quel che concerne il rappresentante degli studenti, in considerazione della materia di competenza della Giunta Esecutiva, è necessario che questi abbia compiuto la maggio età.
Articolo 2 Presidente e sue attribuzioni
La Giunta Esecutiva è presieduta di diritto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente medesimo, la Giunta è presieduta dal Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario nel momento in cui la riunione ha corso e con espressa nomina.
Articolo 3 Segretario e sue attribuzioni
- Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31.5.74, n. 420, il Segretario collabora con il Presidente per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta Esecutiva.
- Il Segretario della Giunta redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
- Tutte le incombenze amministrative della Giunta, quali la predisposizione e l’invio delle lettere di convocazione dei componenti, i materiali preparatori e copia delle deliberazioni saranno svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.
Articolo 4 Consiglieri
- I Consiglieri che nel corso della legislatura perdano i requisiti per permanere nella giunta, vengono sostituiti liste con nuove elezioni da parte del Consiglio di Istit
- I componenti che, nel corso del mandato, non intendano più far parte della Giunta possono presentare le Queste devono essere estese per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi alla Giunta e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera della Giunta, che può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.
Articolo 5 Riunioni e sede
La Giunta Esecutiva si riunisce di regola prima di ogni seduta del Consiglio d’Istituto ma può altresì essere convocata ogni qualvolta le necessità lo richiedano.
Articolo 6 Convocazione
- La convocazione della Giunta spetta al Presidente; questi può inoltre procedere alla sua convocazione quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti
- Di norma la Giunta è convocata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 12 del regolamento del Consiglio d’Istituto.
- Ove lo richiedano urgenti necessità della scuola, la Giunta può essere convocata d’urgenza anche con fonogramma seguito da avviso scritto notificato via mail.
- L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri della Giunta, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.
Articolo 7 Ordine del Giorno
- La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto all’unanimità, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno.
- Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.
Articolo 8 Validità della seduta
La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica.
Articolo 9 Votazioni e deliberazioni
Per quanto attiene all’espressione del voto, si fa riferimento alle norme di cui al primo e secondo comma dell’art. 16 del regolamento del Consiglio d’Istituto.
Articolo 10 Verbale
- Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
- Il verbale è compilato dal Segretario della Giunta su file, stampato ed inserito in apposito registro a pagine numerate.
- Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
- Il verbale deve essere letto e approvato seduta stante, salvo oggettivi impedimenti.
Articolo 11 Pubblicità degli atti
- Sono pubblicati all’albo della scuola tutte le convocazioni e le delibere della Giunta.
- Tutti gli atti della Giunta devono essere tenuti, a cura del Dirigente Scolastico, a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto.
- Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga diversamente.
- Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti non pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 33/2013 e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis, per tramite l’istituto dell’accesso civico.
Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all’Albo on line dell’Istituto.
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